Art. 14
Divulgazione di informazioni
In vigore dal 8 giu 2016
Divulgazione di informazioni
1. I denunzianti, il costruttore navale, l'esportatore, l'acquirente o gli acquirenti della nave, le loro associazioni rappresentative e i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere di essere informati degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l'imposizione del pagamento di un diritto per prezzi pregiudizievoli oppure la chiusura di un'inchiesta o di un procedimento senza l'imposizione di un diritto.
2. Le domande di informazioni a norma del paragrafo 1 devono essere inviate alla Commissione per iscritto e devono pervenire entro i termini fissati dalla Commissione.
3. La comunicazione finale delle informazioni è effettuata per iscritto. Essa tiene debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma entro un mese prima della decisione definitiva. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile.
La divulgazione delle informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione, ma, qualora tale decisione si basi su fatti e considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.
4. Le osservazioni presentate dopo la comunicazione finale delle informazioni sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione dell'urgenza della questione e comunque non inferiore a 10 giorni.
Storico versioni
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