Art. 12

Omessa collaborazione

In vigore dal 8 giu 2016
Omessa collaborazione 1.   Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Le parti interessate sono informate delle conseguenze dell'omessa collaborazione. 2.   L'assenza di risposta su supporto informatico non è considerata come una forma di omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. 3.   Le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l'elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini fissati, siano verificabili e la parte interessata abbia agito con la migliore diligenza. 4.   Se le informazioni o gli elementi di prova non sono accettati, la parte che li ha forniti è immediatamente informata del motivo e ha la possibilità di dare ulteriori spiegazioni entro il termine specificato. Se le spiegazioni non sono considerate soddisfacenti, i motivi che hanno giustificato il rifiuto degli elementi di prova o delle informazioni sono resi noti ed indicati nelle conclusioni pubblicate. 5.   Se le conclusioni, comprese quelle relative al valore normale, sono elaborate in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 e in particolare in base alle informazioni contenute nella denuncia, per quanto possibile e tenendo debitamente conto dei termini fissati per l'inchiesta, tali informazioni devono essere verificate in relazione ai dati disponibili provenienti da altre fonti obiettive, quali listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali sulle vendite e dichiarazioni doganali oppure in relazione alle informazioni ottenute da altre parti interessate nel corso dell'inchiesta. 6.   L'esito dell'inchiesta per una parte interessata che non collabora oppure collabora solo in parte, impedendo in tal modo l'accesso ad informazioni pertinenti, può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.
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