Art. 11

Visite di verifica

In vigore dal 8 giu 2016
Visite di verifica 1.   La Commissione, se lo ritiene necessario, effettua visite per esaminare la documentazione contabile di esportatori, costruttori navali, operatori commerciali, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni di categoria, allo scopo di verificare le informazioni comunicate in materia di determinazione di prezzi pregiudizievoli e di pregiudizio. In mancanza di una risposta adeguata e tempestiva, la Commissione può decidere di non effettuare la visita di verifica. 2.   Se necessario, la Commissione può svolgere inchieste nei paesi terzi, a condizione di aver ottenuto l'accordo delle imprese interessate e in assenza di obiezioni dei rappresentanti governativi, formalmente avvisati, di detti paesi. Ottenuto l'accordo delle imprese interessate, la Commissione comunica alle autorità del paese esportatore i nomi e gli indirizzi delle imprese da visitare e le date concordate. 3.   Le imprese interessate sono informate sulla natura delle informazioni da verificare durante le visite e sugli ulteriori elementi da fornire, fermo restando che nel corso delle visite possono essere chiesti altri dati particolari, da fornire alla luce delle informazioni già ottenute. 4.   Nelle inchieste svolte in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 la Commissione è assistita da agenti degli Stati membri che lo abbiano richiesto.
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