Art. 9

Contromisure — rifiuto dei diritti di carico e scarico

In vigore dal 8 giu 2016
Contromisure — rifiuto dei diritti di carico e scarico 1.   Qualora un costruttore interessato non versi i diritti dovuti a norma dell', la Commissione può istituire contromisure, in forma di rifiuto di diritti di carico e scarico, nei confronti delle navi costruite dal costruttore navale in questione. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che si verifichino le condizioni per le contromisure di cui al primo comma. 2.   La decisione che istituisce le contromisure entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e rimane in vigore in attesa del versamento del diritto da parte del costruttore navale. Le contromisure si applicano a tutte le navi oggetto di contratti conclusi nel periodo massimo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione. Ogni nave è soggetta alle contromisure per un periodo massimo di quattro anni dopo la consegna. Tali periodi possono essere ridotti soltanto in seguito ad un procedimento internazionale di composizione delle controversie relativo alla contromisura istituita e in conformità dell'esito di tale procedimento. Le navi soggette al rifiuto dei diritti di carico e di scarico sono designate con decisione adottata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 3.   Le autorità doganali degli Stati membri non concedono l'autorizzazione di carico o di scarico alle navi cui sono stati rifiutati i diritti di carico e di scarico.
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