Art. 7

Chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure; imposizione e riscossione di diritti per le pratiche di prezzi pregiudizievoli

In vigore dal 8 giu 2016
Chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure; imposizione e riscossione di diritti per le pratiche di prezzi pregiudizievoli 1.   In caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso. 2.   Qualora non si ritengano necessarie misure, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 3.   I procedimenti sono immediatamente chiusi se si accerta che il margine di prezzo pregiudizievole è inferiore al 2 %, espresso in percentuale del prezzo all'esportazione. 4.   Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di prezzi pregiudizievoli e di un conseguente pregiudizio, la Commissione impone al costruttore navale il pagamento di diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. L'ammontare dei diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli deve essere pari al margine di prezzo pregiudizievole accertato. Dopo aver informato gli Stati membri, la Commissione prende i provvedimenti necessari per l'esecuzione della propria decisione, in particolare per la riscossione dell'importo dovuto. 5.   Il costruttore navale deve versare il diritto per pratiche di prezzi pregiudizievoli entro 180 giorni dalla notifica, che a tal fine si considera ricevuta una settimana a decorrere dalla data d'invio al costruttore navale. La Commissione può accordare al costruttore una proroga sufficiente di tale termine se il costruttore dimostra che il pagamento entro 180 giorni può provocare il fallimento oppure che è incompatibile con un'amministrazione controllata. In tal caso sulla quota non pagata maturano gli interessi, ad un tasso pari al rendimento sul mercato secondario delle obbligazioni in euro a medio termine presso la borsa del Lussemburgo, più 50 punti di base.
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