Art. 5

Apertura del procedimento

In vigore dal 8 giu 2016
Apertura del procedimento 1.   Salvo il disposto del paragrafo 8, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto delle pretese pratiche di prezzi pregiudizievoli è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria dell'Unione. La denuncia può essere introdotta presso la Commissione o presso uno Stato membro che la fa pervenire alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia da essa ricevuta. La denuncia si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di una ricevuta da parte della Commissione. Uno Stato membro che, in mancanza di una denuncia, sia in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione alle pratiche di prezzi pregiudizievoli o al pregiudizio che ne risulta per un'industria dell'Unione comunica immediatamente tali elementi alla Commissione. 2.   Una denuncia a norma del paragrafo 1 deve essere presentata: a) entro sei mesi a decorrere dal momento in cui il denunziante è stato o avrebbe dovuto essere informato della vendita della nave se: i) il denunziante è stato invitato a presentare un'offerta per il contratto in oggetto in seguito ad una procedura multipla e aperta, oppure a qualsiasi altra procedura di gara; ii) il denunziante ha effettivamente presentato un'offerta; e iii) l'offerta del denunziante era sostanzialmente conforme alle specificazioni; b) entro nove mesi a decorrere dal momento in cui il denunziante è stato o avrebbe dovuto essere informato della vendita della nave, in mancanza di un invito a presentare offerte, a condizione che una notifica dell'intenzione di presentare la denuncia, contenente le informazioni di cui il denunziante dispone per identificare la transazione interessata, sia stata presentata alla Commissione oppure a uno Stato membro entro sei mesi a decorrere dalla stessa data. In ogni caso una denuncia deve essere presentata entro sei mesi dalla consegna della nave. Si presume che un costruttore sia informato della vendita al momento della pubblicazione della notizia della conclusione del contratto, con informazioni molto generiche sulla nave, nella stampa internazionale. Ai fini del presente articolo si intende per «gara con procedura multipla e aperta» una gara in cui l'acquirente potenziale invita a presentare offerte almeno tutti i costruttori che, a sua conoscenza, possono costruire la nave in questione. 3.   La denuncia di cui al paragrafo 1 deve contenere elementi di prova relativi ai seguenti elementi: a) applicazione di prezzi pregiudizievoli; b) esistenza di pregiudizio; c) rapporto di causalità tra la vendita a prezzi pregiudizievoli e il pregiudizio asserito; e d) i) il fatto che, se il contratto di vendita della nave è stato aggiudicato in seguito ad una procedura multipla e aperta, il denunziante è stato invitato a presentare un'offerta e che, in tal caso, l'offerta del denunziante era sostanzialmente conforme alle specificazioni (data di consegna e caratteristiche tecniche); oppure ii) il fatto che, se il contratto di vendita della nave è stato aggiudicato in seguito ad un'altra procedura, il denunziante è stato invitato a presentare un'offerta e che l'offerta del denunziante era sostanzialmente conforme alle specificazioni; oppure iii) il fatto che, in mancanza di un invito a presentare offerte diverso da una procedura multipla e aperta, il denunziante aveva la capacità di costruire la nave in questione e che, se il denunziante era stato informato o doveva essere informato dell'acquisto proposto, aveva evidentemente cercato di concludere il contratto di vendita con l'acquirente conformemente alle specificazioni dell'offerta. Si presume che il denunziante fosse informato o dovesse essere informato dell'acquisto proposto se è dimostrato che la maggior parte dell'industria pertinente aveva cercato di concludere il contratto di vendita per la nave in questione con il potenziale acquirente oppure se è dimostrato che informazioni generali sull'acquisto proposto potevano essere ottenute da intermediari, organismi finanziari, società di classificazione navale, noleggiatori, associazioni professionali oppure altri organismi che normalmente partecipano alle transazioni nel settore della costruzione navale e con i quali il denunziante ha regolari contatti o relazioni d'affari. 4.   La denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui il denunziante può disporre relativamente a quanto segue: a) l' identità del denunziante con una descrizione del volume e del valore della produzione dell'Unione della nave simile realizzata dal denunziante stesso; se è presentata per conto dell'industria dell'Unione, la denuncia scritta deve definire l'industria per conto della quale è presentata con un elenco di tutti i produttori dell'Unione aventi la capacità di costruire una nave simile e, per quanto possibile, con l'indicazione del volume e del valore della produzione dell'Unione della nave simile attribuibile a tali produttori; b) una descrizione completa della nave assertivamente venduta a prezzi pregiudizievoli, nome del paese o dei paesi di origine o di esportazione, identità di ciascun esportatore o produttore noto dei paesi terzi e identità dell'acquirente della nave; c) i prezzi ai quali tali navi sono vendute nel mercato interno dei paesi di origine o di esportazione (oppure, se del caso, i prezzi ai quali tali navi sono vendute dal paese o dai paesi di origine o di esportazione a un paese o a paesi terzi oppure sul valore costruito della nave), nonché informazioni sui prezzi all'esportazione oppure, se del caso, il prezzo al quale tali navi sono rivendute per la prima volta ad un acquirente indipendente; d) l'effetto della vendita a prezzi pregiudizievoli sui prezzi della nave simile sul mercato dell'Unione e la conseguente incidenza di tale vendita sull'industria dell'Unione, quale risulta dai fattori e dagli indicatori attinenti alle situazione dell'industria dell'Unione, elencati all', paragrafi 3 e 5. 5.   La Commissione esamina, per quanto possibile, l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia per determinare se siano sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta. 6.   Un'inchiesta può essere avviata a norma del paragrafo 1 unicamente se, previo esame del grado di sostegno o di opposizione alla denuncia espresso dai produttori dell'Unione aventi la capacità di costruire la nave simile, è stato accertato che la denuncia è presentata dall'industria dell'Unione o per suo conto. La denuncia si considera presentata dall'industria dell'Unione o per suo conto se è sostenuta dai produttori dell'Unione la cui capacità complessiva di produrre la nave simile supera il 50 % della capacità totale di produrre la nave simile attribuibile a quella parte dell'industria dell'Unione che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. L'inchiesta tuttavia non può essere aperta se i produttori dell'Unione che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia rappresentano meno del 25 % della capacità totale dei produttori dell'Unione che possono produrre la nave simile. 7.   Se non è stata presa la decisione di avviare l'inchiesta, le autorità evitano di divulgare la relativa denuncia. Tuttavia, prima di avviare l'inchiesta, esse ne informano il governo del paese esportatore interessato. 8.   Qualora, in circostanze particolari, la Commissione decida di iniziare un'inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria dell'Unione o per suo conto, l'inchiesta può essere aperta unicamente se è giustificata da sufficienti elementi di prova dell'applicazione di prezzi pregiudizievoli, dell'esistenza del pregiudizio e del nesso di causalità e se un rappresentante dell'industria dell'Unione assertivamente lesa soddisfa i criteri di cui al paragrafo 3, lettera d). Se del caso, l'inchiesta può essere avviata anche in seguito a una denuncia presentata dalle autorità di una parte contraente. La denuncia deve essere sostenuta da sufficienti elementi di prova per dimostrare che la nave è venduta oppure è stata venduta a prezzi pregiudizievoli e che l'asserita vendita a un acquirente dell'Unione a prezzi inferiori al valore normale provoca o ha provocato pregiudizio all'industria nazionale della parte contraente interessata. 9.   Ai fini della decisione relativa all'apertura di un'inchiesta si tiene conto simultaneamente degli elementi di prova dell'esistenza di prezzi pregiudizievoli e del pregiudizio. La denuncia è respinta se gli elementi di prova relativi ai prezzi pregiudizievoli o al pregiudizio non sono sufficienti per giustificare l'inizio di un'inchiesta. 10.   Una denuncia può essere ritirata prima dell'apertura dell'inchiesta e in tal caso è considerata come non presentata. 11.   Se risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine, la Commissione inizia il procedimento entro 45 giorni a decorrere dalla data in cui è stata presentata la denuncia oppure, se l'inchiesta è stata aperta ai sensi del paragrafo 8, entro sei mesi a decorrere dal momento in cui le parti interessate sono state informate o avrebbero dovuto essere informate della vendita della nave e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunziante ne è informato entro 45 giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è stata presentata alla Commissione. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che abbia stabilito la necessità di iniziare tale procedimento. 12.   L'avviso di apertura del procedimento annuncia l'inizio dell'inchiesta, indica il nome e il paese del costruttore navale e dell'acquirente o degli acquirenti, fornisce una descrizione della nave e un riassunto delle informazioni ricevute e dispone che tutte le informazioni pertinenti debbano essere comunicate alla Commissione. L'avviso fissa inoltre i termini entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare le informazioni necessarie affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. L'avviso precisa inoltre il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione conformemente all', paragrafo 5. 13.   La Commissione informa l'esportatore, l'acquirente oppure gli acquirenti della nave e le associazioni rappresentative dei produttori, degli esportatori oppure degli acquirenti di tali navi notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese la cui nave è soggetta all'inchiesta e i denunzianti in merito all'apertura del procedimento e, tenendo debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, fornisce il testo integrale della denuncia scritta ricevuta a norma del paragrafo 1 all'esportatore e alle autorità del paese esportatore, nonché, su loro richiesta, alle altre parti interessate implicate nell'inchiesta.
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