Art. 4

Definizione di industria dell'Unione

In vigore dal 8 giu 2016
Definizione di industria dell'Unione 1.   Ai fini del presente regolamento si intende per «industria dell'Unione» il complesso dei produttori dell'Unione che possono produrre una nave simile con gli impianti disponibili oppure i cui impianti possono essere trasformati in tempo utile per costruire una nave simile oppure la parte dei produttori la cui capacità complessiva di produrre navi simili rappresenta una proporzione maggioritaria, a norma dell', paragrafo 6, della capacità complessiva dell'Unione. Quando tuttavia i produttori sono collegati al costruttore navale, agli esportatori o agli acquirenti oppure sono essi stessi acquirenti della nave venduta a prezzi assertivamente pregiudizievoli, il termine «industria dell'Unione» si può riferire agli altri produttori. 2.   Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che i produttori siano collegati al costruttore navale, agli esportatori o agli acquirenti solo qualora: a) uno di essi controlli l'altro in forma diretta o indiretta; b) entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo, oppure c) insieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo, a condizione che vi siano motivi per ritenere o sospettare che, a causa di tale rapporto, detto produttore sia indotto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati. Ai fini del presente paragrafo, si ritiene che una parte controlli l'altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre limitazioni od orientamenti alla seconda. 3.   Al presente articolo si applicano le disposizioni dell', paragrafo 8.
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