Art. 2

Determinazione del prezzo pregiudizievole

In vigore dal 8 giu 2016
Determinazione del prezzo pregiudizievole A.   Valore normale 1.   Il valore normale è di norma basato sul prezzo pagato o pagabile, nel corso di normali operazioni commerciali, per una nave simile da un acquirente indipendente nel paese esportatore. 2.   I prezzi praticati tra le parti apparentemente associate oppure vincolate da un accordo di compensazione possono essere considerati come propri di normali operazioni commerciali e possono quindi essere utilizzati per stabilire il valore normale unicamente qualora sia dimostrato che tale rapporto non incide sui prezzi. 3.   Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non vi sono vendite di navi simili, oppure se tali vendite, a causa di una particolare situazione di mercato, non permettono un equo confronto, il valore normale della nave simile è calcolato in base al prezzo di una nave simile esportata, nel corso di normali operazioni commerciali, in un paese terzo appropriato, a condizione che tale prezzo sia rappresentativo. In mancanza di tali vendite a qualsiasi paese terzo appropriato oppure se non è possibile fare un equo confronto, il valore normale della nave simile è determinato in base al costo di produzione nel paese d'origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto. 4.   Le vendite delle navi simili sul mercato interno del paese esportatore oppure destinate ad un paese terzo che sono effettuate a prezzi inferiori ai costi di produzione unitari (fissi e variabili), con l'aggiunta delle spese generali, amministrative e di vendita, possono essere considerate come non eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali a causa del prezzo, e quindi si può non tenerne conto ai fini della determinazione del valore normale, soltanto se è stato stabilito che tali vendite sono avvenute a prezzi che non consentono di coprire tutti i costi entro un congruo termine che dovrebbe essere, normalmente, di cinque anni. 5.   I costi sono di norma calcolati in base ai documenti contabili tenuti dal costruttore navale sottoposto all'inchiesta, a condizione che tali documenti siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti nel paese interessato e che sia dimostrato che essi esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita della nave in esame. Sono presi in considerazione tutti gli elementi di prova comunicati sulla corretta ripartizione dei costi, a condizione che sia dimostrato che tali metodi sono stati sempre utilizzati. In mancanza di un metodo più appropriato, la ripartizione dei costi è fatta di preferenza in funzione del volume d'affari. Se l'adeguamento non è già previsto nel sistema di ripartizione di cui al presente paragrafo, i costi sono opportunamente adeguati per tener conto delle voci di spesa straordinarie attinenti alla produzione attuale e/o futura. 6.   Gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono basati su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita delle navi simili, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte del costruttore navale soggetto all'inchiesta. Se non è possibile determinare tali importi in base ai dati suddetti, possono essere utilizzati i seguenti elementi: a) la media ponderata degli importi effettivi determinati per altri costruttori navali del paese d'origine riguardo alla produzione e alla vendita di navi simili sul mercato interno di tale paese; b) gli importi effettivamente sostenuti dal costruttore navale in questione sul mercato interno del paese d'origine, nel corso di normali operazioni commerciali, per la produzione e la vendita di navi appartenenti alla stessa categoria generale; c) qualunque altro metodo appropriato, a condizione che l'importo del profitto così determinato non superi quello normalmente realizzato da altri costruttori navali per la vendita, sul mercato interno del paese d'origine, di navi appartenenti alla stessa categoria generale. Inoltre, il profitto aggiunto nel calcolo del valore costruito si basa in tutti i casi sul profitto medio realizzato in un congruo periodo di tempo, normalmente di sei mesi prima e dopo la vendita in esame e deve esprimere un equo profitto al momento di tale vendita. Per tale calcolo deve essere eliminata qualsiasi distorsione che possa alterare il risultato. 7.   In considerazione del lungo intervallo che intercorre tra la conclusione del contratto e la consegna della nave, un valore normale non comprende i costi effettivi che il costruttore navale dimostra essere dovuti a forza maggiore e che superano sensibilmente l'incremento dei costi che il costruttore avrebbe potuto prevedere e prendere in considerazione al momento in cui sono state fissate le condizioni concrete di vendita. 8.   Nel caso di vendite da paesi non retti da un'economia di mercato, in particolare da quelli cui si applica il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l'esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, o all'Unione oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per una nave simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto. Un paese terzo ad economia di mercato è opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Si deve inoltre tener conto dei termini. Le parti coinvolte nell'inchiesta sono informate, subito dopo l'apertura dell'inchiesta, in merito al paese terzo ad economia di mercato che si prevede di utilizzare e hanno dieci giorni di tempo per presentare le loro osservazioni. B.   Prezzo all'esportazione 9.   Il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per la nave in esame. 10.   Quando non esiste un prezzo all'esportazione oppure quando il prezzo all'esportazione non è considerato attendibile a causa dell'esistenza di un rapporto d'associazione o di un accordo di compensazione tra il costruttore navale e l'acquirente o un terzo, il prezzo all'esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale la nave è rivenduta per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se la nave non è rivenduta ad un acquirente indipendente o non è rivenduta nello stato in cui è stata originariamente venduta, su qualsiasi altra base equa. In tali casi, per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile, sono applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi, compresi i dazi e le imposte, sostenuti tra la prima e la seconda transazione e dei profitti. I costi per i quali sono applicati gli adeguamenti comprendono quelli normalmente a carico dell'acquirente, ma che sono sostenuti da qualsiasi parte operante all'interno o all'esterno dell'Unione, che sia collegata al costruttore navale o all'acquirente oppure ad essi vincolata da un accordo di compensazione. Sono inclusi in tali costi trasporto normale, assicurazione, movimentazione, carico e scarico e spese accessorie, dazi doganali ed altre tasse pagabili nel paese importatore per l'acquisto della nave, nonché un margine adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti. C.   Confronto 11.   Tra il valore normale e il prezzo all'esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, ovverosia nei tre mesi antecedenti la vendita in esame o ad essa successivi oppure, in mancanza di tali vendite, entro un periodo ritenuto appropriato. Si tiene debitamente conto, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, comprese le differenze relative a condizioni e modalità di vendita, clausole penali, imposizione fiscale, stadio commerciale, quantitativi e caratteristiche fisiche, nonché di tutte le altre differenze, purché sia dimostrato che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Quando, nei casi specificati nel paragrafo 10, i prezzi non sono comparabili, il valore normale è stabilito ad uno stadio commerciale equivalente a quello del prezzo all'esportazione costruito oppure, con gli adeguamenti opportuni, a norma del presente paragrafo. Nell'applicazione di adeguamenti deve essere evitata qualsiasi forma di duplicazione, in particolare per quanto riguarda gli sconti e le clausole penali. Se il confronto tra i prezzi richiede una conversione valutaria, deve essere utilizzato il tasso di cambio della data di vendita. Tuttavia, nei casi in cui la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata alla vendita in oggetto, si utilizza il tasso di cambio della vendita a termine. Ai fini della presente disposizione per «data della vendita» si intende la data alla quale sono stabilite le condizioni concrete di vendita, che normalmente coincide con la data del contratto. Se tuttavia la condizioni concrete di vendita sono sostanzialmente modificate ad un'altra data, si dovrebbe applicare il tasso di cambio in vigore alla data della modifica. In tal caso sono applicati opportuni adeguamenti per tener conto di eventuali effetti sul margine del prezzo pregiudizievole dovuti unicamente alle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la data originale di vendita e la data della modifica. D.   Margine di prezzo pregiudizievole 12.   Fatte salve le disposizioni pertinenti relative all'equo confronto, l'esistenza di margini di prezzo pregiudizievole è di norma accertata in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite oppure in base al confronto tra i singoli valori normali e i singoli prezzi all'esportazione per ogni operazione. Il valore normale determinato in base alla media ponderata può tuttavia essere confrontato con i prezzi delle singole operazioni di vendita, se gli andamenti dei prezzi all'esportazione sono sensibilmente diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi e qualora i metodi specificati nella prima frase del presente paragrafo non riflettano correttamente il margine di prezzo pregiudizievole. 13.   Per margine di prezzo pregiudizievole si intende l'importo di cui il valore normale supera il prezzo all'esportazione. Quando i margini di prezzo pregiudizievole variano, può essere calcolata una media ponderata.
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