Art. 1
Principi e definizioni
In vigore dal 8 giu 2016
Principi e definizioni
1. Al costruttore di una nave per la quale sia stato fissato un prezzo pregiudizievole e la cui vendita a un acquirente di un paese diverso da quello di cui la nave è originaria causi un pregiudizio può essere imposto il pagamento di diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli.
2. Si ritiene che per una nave sia stato fissato un prezzo pregiudizievole quando il prezzo all'esportazione della nave venduta è inferiore ad un prezzo comparabile di una nave simile venduta a un acquirente del paese esportatore nell'ambito di normali operazioni commerciali.
3. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
per «nave» si intende una nave d'alto mare a propulsione autonoma, di almeno 100 tonnellate lorde, adibita al trasporto di merci o persone oppure all'effettuazione di servizi specializzati (per esempio rompighiaccio e draghe) e un rimorchiatore di almeno 365 kW;
b)
per «nave simile» si intende una nave dello stesso tipo, avente la stessa utilizzazione, approssimativamente le stesse dimensioni e caratteristiche molto simili a quelle della nave in esame;
c)
per «stessa categoria generale di navi» si intendono le navi dello stesso tipo e aventi la stessa utilizzazione, ma di dimensioni sensibilmente diverse;
d)
per «vendita» si intende la costituzione o il trasferimento di una situazione giuridica di proprietà rispetto a una nave, qualora detta situazione non sia stata costituita o acquisita unicamente a fini di garanzia di un normale prestito commerciale;
e)
per «situazione giuridica di proprietà» si intende qualsiasi situazione giuridica di natura obbligatoria o reale che consente al titolare di trarre vantaggio dall'esercizio della nave in modo sostanzialmente analogo a quello del proprietario. Per stabilire se esiste un'analogia sostanziale di questo tipo, sono esaminati, tra gli altri, i seguenti elementi:
i)
le condizioni e le circostanze dell'atto;
ii)
le pratiche commerciali nel settore industriale in questione;
iii)
se la nave oggetto dell'atto è integrata nelle attività del titolare;
iv)
se in pratica il titolare può trarre vantaggio dall'esercizio della nave ed assumere i relativi rischi per una parte significativa della vita economica della nave;
f)
per «acquirente» si intende qualsiasi persona o società che acquisisce una situazione proprietaria, anche con un contratto di locazione o di locazione a scafo nudo, in collegamento con il primo trasferimento dal costruttore, direttamente o indirettamente, compresa una persona o una società che detiene un acquirente o ne ha il controllo o è in grado di impartirgli istruzioni. Una persona o una società detiene un acquirente quando ha una partecipazione superiore al 50 %. Una persona o una società controlla l'acquirente quando, di diritto o di fatto, può imporgli limitazioni oppure orientamenti. In presenza di una partecipazione del 25 %, il controllo si ritiene esistente. Se la detenzione dell'acquirente è provata, si presume che non esista un controllo distinto, salvo contrario accertamento. Una nave può avere più di un acquirente;
g)
per «società» si intende qualsiasi tipo di società o impresa, costituita a norma del diritto civile o commerciale, incluse le cooperative e altre persone giuridiche, di diritto pubblico o privato, comprese quelle senza fini di lucro;
h)
per «parte contraente» si intende qualsiasi paese terzo che sia parte dell'accordo sulla costruzione navale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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