Art. 3

Accertamento del pregiudizio

In vigore dal 8 giu 2016
Accertamento del pregiudizio 1.   Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, un pregiudizio grave o la minaccia di pregiudizio grave a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. Il termine è interpretato in conformità con le disposizioni del presente articolo. 2.   L'accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo: a) dell'effetto della vendita a un prezzo inferiore al valore normale sui prezzi delle navi simili sul mercato dell'Unione; e b) dell'incidenza di tale vendita sull'industria dell'Unione. 3.   Per quanto riguarda l'effetto sui prezzi della vendita a un prezzo inferiore al valore normale, occorre esaminare se tale vendita è stata effettuata a un prezzo sensibilmente inferiore a quello delle navi simili dell'industria dell'Unione oppure se tale vendita ha comunque l'effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Questi fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. 4.   Se le vendite di navi da più di un paese sono simultaneamente oggetto di inchieste in materia di prezzi pregiudizievoli, gli effetti di tali vendite possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato che a) il margine di prezzo pregiudizievole stabilito per le navi acquistate da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all', paragrafo 3; e b) la valutazione cumulativa degli effetti delle vendite è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra le navi vendute da costruttori navali non dell'Unione all'acquirente e tra queste navi e le navi simili dell'industria dell'Unione. 5.   L'esame dell'incidenza della vendita ad un prezzo inferiore al valore normale sull'industria dell'Unione interessata comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria, quali il fatto che l'industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti pratiche di dumping, di determinazione di prezzi pregiudizievoli o di sovvenzioni, l'entità del margine effettivo di prezzo pregiudizievole, la diminuzione reale e potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell'utile sul capitale investito e dell'utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi nell'Unione, gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, sulla crescita e sulla capacità di ottenere capitali o investimenti. Tale elenco non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. 6.   Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati in conformità con il paragrafo 2, che la vendita a un prezzo inferiore al valore normale causa o ha causato pregiudizio ai sensi del presente regolamento. In particolare, occorre dimostrare che i livelli dei prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull'industria dell'Unione gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che questa incidenza si manifesta in misura che può essere considerata grave. 7.   Oltre alla vendita a un prezzo inferiore al valore normale, sono esaminati i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all'industria dell'Unione per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alla vendita suddetta a norma del paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in considerazione a questo proposito comprendono, tra l'altro, il volume e i prezzi delle vendite di costruttori navali di altri paesi terzi non eseguite a prezzi inferiori al valore normale, la contrazione della domanda oppure le variazioni dell'andamento dei consumi, le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e dell'Unione e la concorrenza tra gli stessi, nonché gli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell'industria dell'Unione in materia di esportazioni e di produttività. 8.   L'effetto della vendita a un prezzo inferiore al valore normale è valutato in relazione alla produzione dell'industria dell'Unione delle navi simili quando i dati disponibili permettono di individuare distintamente tale produzione in base a criteri quali i processi di produzione, le vendite e i profitti dei produttori. Se non è possibile individuare separatamente tale produzione, gli effetti della vendita a un prezzo inferiore al valore normale sono valutati in relazione alla produzione del gruppo o della gamma di navi più ristretta possibile, comprendente la nave simile, per la quale possono essere ottenute le necessarie informazioni. 9.   L'esistenza di una minaccia di un grave pregiudizio deve essere accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione in cui la vendita a un prezzo inferiore al valore normale causerebbe un pregiudizio deve essere stato chiaramente previsto e deve essere imminente. Per accertare l'esistenza di una minaccia di grave pregiudizio, dovrebbero essere presi in considerazione fattori quali: a) se vi sia una sufficiente disponibilità di capacità da parte del costruttore navale, ovvero un imminente e sensibile aumento della medesima che denotino un probabile e sostanziale incremento delle vendite a un prezzo inferiore al valore normale, in considerazione della disponibilità di altri mercati d'esportazione con capacità residua di assorbimento; b) il fatto che le navi siano esportate a prezzi tali da provocare una significativa diminuzione dei prezzi oppure impedirne gli aumenti che altrimenti si sarebbero verificati e tali da stimolare la domanda di ulteriori acquisti da altri paesi. Nessuno dei fattori sopra elencati può costituire, di per sé, una base di giudizio determinante, ma la presenza di tutti i fattori considerati deve essere da tale da far concludere che sono imminenti ulteriori vendite a un prezzo inferiore al valore normale e che, se non venissero prese misure di difesa, ne deriverebbe un grave pregiudizio.
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