Art. 8
Provvedimenti di riparazione alternativi
In vigore dal 8 giu 2016
Provvedimenti di riparazione alternativi
L'inchiesta può essere chiusa senza l'imposizione di diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli se il costruttore navale annulla definitivamente e incondizionatamente la vendita della nave a prezzi pregiudizievoli oppure si conforma alla misura alternativa equivalente accettata dalla Commissione.
Una vendita si considera annullata se tutti i rapporti contrattuali fra le parti sono risolti, tutti i corrispettivi pagati in relazione alla vendita sono restituiti e tutti i diritti sulla nave in oggetto oppure su parti di essa sono resi al costruttore navale.
Storico versioni
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