Art. 18

Entrata in vigore

In vigore dal 8 giu 2016
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica dal giorno di entrata in vigore dell'accordo sulla costruzione navale (7). Esso non è applicabile alle navi oggetto di un contratto concluso prima dell'entrata in vigore dell'accordo sulla costruzione navale, a eccezione delle navi oggetto di un contratto concluso dopo il 21 dicembre 1994 e la cui consegna è prevista oltre cinque anni dopo la data del contratto. Tali navi rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, salvo che il costruttore possa dimostrare che la proroga della data di consegna era dovuta a normali motivi commerciali e non aveva l'obiettivo di evitare l'applicazione del presente regolamento.
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Entrata in vigore (Art. 18 Regolamento (UE) 2016/1035) — Testo vigente | Portale Normativo