Art. 89
Obbligo di trasparenza
In vigore dal 25 apr 2016
Obbligo di trasparenza
(, paragrafo 1, e , paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Gli APA e i CTP comunicano al pubblico il prezzo e gli altri termini e condizioni per la fornitura dei dati di mercato in un modo facilmente accessibile.
2. Tale comunicazione include i seguenti elementi:
a)
listini prezzi correnti, comprendenti:
i)
commissioni per utente display;
ii)
commissioni non-display;
iii)
politica degli sconti;
iv)
commissioni associate alle condizioni di licenza;
v)
commissioni per i dati di mercato pre- e post-negoziazione;
vi)
commissioni per altre parti di informazioni, incluse quelle richieste ai sensi delle norme tecniche di regolamentazione di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014;
vii)
altri termini e condizioni contrattuali;
b)
comunicazione con anticipo di almeno 90 giorni dei cambiamenti futuri dei prezzi;
c)
informazioni sui contenuti dei dati di mercato, incluso:
i)
il numero degli strumenti coperti;
ii)
il controvalore degli scambi totali relativi agli strumenti coperti;
iii)
il rapporto tra i dati di mercato pre- e post-negoziazione;
iv)
informazioni su altri dati forniti in aggiunta ai dati di mercato;
v)
la data dell'ultimo adattamento della commissione associata alle condizioni di licenza per i dati di mercato forniti;
d)
i ricavi ottenuti dalla messa a disposizione dei dati di mercato e la proporzione di tali ricavi rispetto ai ricavi totali dell'APA o del CTP;
e)
informazioni sul processo di determinazione del prezzo, incluse le metodologie di contabilità dei costi utilizzate e i principi specifici secondo i quali i costi congiunti diretti e variabili sono assegnati e i costi congiunti fissi sono ripartiti fra la produzione e la diffusione dei dati di mercato e altri servizi forniti dagli APA e dai CTP.
Storico versioni
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