Art. 90

Determinazione dell'importanza sostanziale delle operazioni di una sede di negoziazione in uno Stato membro ospitante

In vigore dal 25 apr 2016
Determinazione dell'importanza sostanziale delle operazioni di una sede di negoziazione in uno Stato membro ospitante (, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Le operazioni di un mercato regolamentato in uno Stato membro ospitante sono considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato quando è soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri: a) lo Stato membro ospitante è stato precedentemente lo Stato membro di origine del mercato regolamentato; b) il mercato regolamentato ha acquisito, mediante fusione, acquisizione o qualsiasi altra forma di trasferimento della totalità o di parte dell'attività, un mercato regolamentato precedentemente gestito da un gestore del mercato che aveva la propria sede legale o sede centrale nello Stato membro ospitante. 2.   Le operazioni di un MTF o un OTF in uno Stato membro ospitante sono considerate di sostanziale importanza per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato quando è soddisfatto almeno uno dei criteri elencati nel paragrafo 1 in relazione all'MTF o all'OTF ed è soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri aggiuntivi: a) prima che si verificasse una delle situazioni di cui al paragrafo 1 in relazione all'MTF o all'OTF, la sede di negoziazione deteneva una quota di mercato pari almeno al 10 % della negoziazione come controvalore degli scambi totali in termini monetari nella negoziazione nelle sedi e negoziazione come internalizzatore sistematico nello Stato membro ospitante in almeno una classe di attività soggetta agli obblighi di trasparenza stabiliti dal regolamento (UE) n. 600/2014; b) l'MTF o l'OTF è registrato come mercato di crescita per le PMI.
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