Art. 87
Commissioni per utente
In vigore dal 25 apr 2016
Commissioni per utente
(, paragrafo 1, e , paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Gli APA e i CTP applicano un prezzo per l'utilizzo dei dati di mercato in funzione dell'utilizzo dei dati di mercato da parte dei singoli utenti («su base per utente»). Gli APA e i CTP prendono disposizioni per garantire che ogni singolo utilizzo dei dati di mercato sia addebitato una sola volta.
2. In deroga al paragrafo 1, gli APA e i CTP possono decidere di non rendere disponibili i dati di mercato su base per utente ove l'addebito su base per utente sia sproporzionato rispetto al costo di messa a disposizione di tali dati, viste la portata e l'entità dei dati.
3. Gli APA o i CTP motivano il rifiuto di mettere a disposizione i dati di mercato su base per utente e pubblicano tali motivazioni sul proprio sito internet.
Storico versioni
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