Art. 87

Commissioni per utente

In vigore dal 25 apr 2016
Commissioni per utente (, paragrafo 1, e , paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Gli APA e i CTP applicano un prezzo per l'utilizzo dei dati di mercato in funzione dell'utilizzo dei dati di mercato da parte dei singoli utenti («su base per utente»). Gli APA e i CTP prendono disposizioni per garantire che ogni singolo utilizzo dei dati di mercato sia addebitato una sola volta. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli APA e i CTP possono decidere di non rendere disponibili i dati di mercato su base per utente ove l'addebito su base per utente sia sproporzionato rispetto al costo di messa a disposizione di tali dati, viste la portata e l'entità dei dati. 3.   Gli APA o i CTP motivano il rifiuto di mettere a disposizione i dati di mercato su base per utente e pubblicano tali motivazioni sul proprio sito internet.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:565:oj#art-87

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo