Art. 86

Obbligo di fornire dati di mercato in modo non discriminatorio

In vigore dal 25 apr 2016
Obbligo di fornire dati di mercato in modo non discriminatorio (, paragrafo 1, e , paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Gli APA e i CTP rendono disponibili i dati di mercato al medesimo prezzo e agli stessi termini e condizioni per tutti i clienti che rientrano nella medesima categoria secondo i criteri oggettivi pubblicati. 2.   Qualsiasi differenza tra i prezzi imputati a differenti categorie di clienti è proporzionata al valore rappresentato dai dati di mercato per tali clienti, tenendo conto: a) della portata e dell'entità dei dati di mercato, incluso il numero degli strumenti finanziari coperti e il volume delle loro negoziazioni; b) dell'utilizzo da parte del cliente dei dati di mercato, incluso l'utilizzo o meno per le proprie attività di negoziazione, per la rivendita o l'aggregazione di dati. 3.   Ai fini del paragrafo 1, gli APA e i CTP dispongono di capacità modulabili per assicurare ai clienti in qualsiasi momento un accesso tempestivo ai dati di mercato in modo non discriminatorio.
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