Art. 24

Clausola di partecipazione — Disposizioni transitorie

In vigore dal 29 feb 2016
Clausola di partecipazione — Disposizioni transitorie 1.   Fatto salvo l', paragrafo 2, i titolari di cariche che esercitano le proprie funzioni prima del 4 marzo 2016, nonché gli ex titolari che hanno esercitato le proprie funzioni prima di tale data, possono chiedere l'applicazione dell'. La richiesta deve essere presentata entro il termine di sei mesi a decorrere dal 4 marzo 2016. 2.   Gli e l'articolo 24 bis, prima frase, dell'allegato XIII dello statuto, si applicano mutatis mutandis ai beneficiari delle somme dovute a norma degli del presente regolamento. Per la data del 1o gennaio 2014 di cui all'allegato XIII, articolo 24 bis, dello statuto, si intende tuttavia la data del 4 marzo 2016.
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Art. 24 Regolamento (UE) 2016/300 — Clausola di partecipazione — Disposizioni transitorie | Portale Normativo