Art. 10

Indennità transitoria

In vigore dal 29 feb 2016
Indennità transitoria 1.   A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dalle funzioni, al titolare di una carica è versata un'indennità transitoria mensile. Il diritto all'indennità transitoria mensile ha una durata pari al periodo di servizio. Tuttavia, tale durata non può essere inferiore a sei mesi o superiore a due anni. L'ammontare dell'indennità è determinato sulla base dello stipendio base che il titolare di una carica percepiva alla cessazione dalle funzioni, come segue: — 40 % se il periodo di servizio è inferiore o pari a due anni, — 45 % se detto periodo è superiore a due anni ma inferiore o pari a tre anni, — 50 % se detto periodo è superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni, — 55 % se detto periodo è superiore a cinque anni ma inferiore o pari a dieci anni, — 60 % se detto periodo è superiore a dieci anni ma inferiore o pari a quindici anni, — 65 % se detto periodo è superiore a quindici anni. 2.   Il diritto all'indennità transitoria cessa se l'ex titolare di una carica è rinominato a una nuova carica nelle istituzioni dell'Unione, se è eletto al Parlamento europeo, se raggiunge l'età pensionabile di cui all' o in caso di decesso. In caso di nuova carica o di elezione al Parlamento europeo, tale indennità è corrisposta fino alla data dell'entrata in funzione, mentre in caso di decesso l'ultimo versamento è effettuato per il mese nel quale è avvenuto il decesso. 3.   Se durante il periodo in cui hanno diritto all'indennità transitoria mensile gli ex titolari di cariche interessati esercitano un'attività retribuita, la retribuzione mensile lorda (vale a dire prima della deduzione delle imposte) che percepiscono nelle nuove funzioni è dedotta dall'indennità prevista dal paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tale retribuzione, cumulata con detta indennità, superi gli importi, prima della deduzione delle imposte, che gli interessati percepivano nell'esercizio delle funzioni di titolari di cariche a norma degli . Per la determinazione dell'ammontare della retribuzione percepita nelle nuove funzioni devono essere conteggiati tutti gli elementi di retribuzione, tranne quelli corrispondenti a rimborsi spese. 4.   All'atto della cessazione dalle funzioni e, in seguito, il 1o gennaio di ogni anno e ogni volta che si verifichino modifiche nella loro situazione economica, gli ex titolari di cariche indirizzano al presidente dell'istituzione a cui appartenevano una dichiarazione relativa a tutti gli elementi di retribuzione di origine professionale che percepiscono, esclusi quelli derivanti da rimborsi spese. Tale dichiarazione, che è resa sull'onore, ha carattere riservato. Le indicazioni che sono contenute nella dichiarazione non possono essere utilizzate per uno scopo diverso da quello previsto dal presente regolamento, né essere comunicate a terzi. Non sono deducibili dall'indennità transitoria i redditi che erano legittimamente cumulati dagli ex titolari di cariche nell'esercizio delle funzioni di titolari di cariche. 5.   Gli ex titolari di cariche che hanno diritto all'indennità transitoria beneficiano anche degli assegni familiari previsti all' se soddisfano le condizioni di cui a tale articolo.
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