Art. 2

Stipendi

In vigore dal 29 feb 2016
Stipendi A decorrere dalla data di entrata in funzione e fino all'ultimo giorno del mese nel corso del quale cessano le funzioni, i titolari di cariche hanno diritto a uno stipendio base pari all'importo che risulta dall'applicazione delle seguenti percentuali allo stipendio base di un funzionario dell'Unione europea di grado 16, terzo scatto: Stipendio Istituzione Presidente Vicepresidente Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Membro Cancelliere Segretario generale Consiglio europeo 138 % Consiglio 100 % Commissione europea 138 % 125 % 130 % 112,5 % Corte di giustizia 138 % 125 % 112,5 % 101 % Tribunale 112,5 % 108 % 104 % 95 % Tribunali specializzati 104 % 100 % 90 % Corte dei conti 115 % 108 %
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