Art. 2
Stipendi
In vigore dal 29 feb 2016
Stipendi
A decorrere dalla data di entrata in funzione e fino all'ultimo giorno del mese nel corso del quale cessano le funzioni, i titolari di cariche hanno diritto a uno stipendio base pari all'importo che risulta dall'applicazione delle seguenti percentuali allo stipendio base di un funzionario dell'Unione europea di grado 16, terzo scatto:
Stipendio
Istituzione
Presidente
Vicepresidente
Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
Membro
Cancelliere
Segretario generale
Consiglio europeo
138 %
Consiglio
100 %
Commissione europea
138 %
125 %
130 %
112,5 %
Corte di giustizia
138 %
125 %
112,5 %
101 %
Tribunale
112,5 %
108 %
104 %
95 %
Tribunali specializzati
104 %
100 %
90 %
Corte dei conti
115 %
108 %
Storico versioni
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