Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 29 feb 2016
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai seguenti titolari di alte cariche dell'UE («titolari di cariche»): a) il presidente del Consiglio europeo; b) il presidente e i membri della Commissione europea, compreso l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza; c) il presidente, i membri e il cancelliere della Corte di giustizia dell'Unione europea, compresi quelli del Tribunale e dei tribunali specializzati; d) il segretario generale del Consiglio; e) il presidente e i membri della Corte dei conti. 2.   Il presente regolamento si applica a tutti i titolari di cariche pubbliche nominati o rinominati a una carica con effetto successivamente al 4 marzo 2016. 3.   Ai fini del presente regolamento, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all', paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII dello statuto. Tuttavia, il partner non sposato di un titolare di una carica o di un ex titolare di una carica è equiparato al coniuge di tale titolare nell'ambito del regime di assicurazione contro le malattie purché siano soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 2, lettera c), punti i), ii) e iii), di tale articolo.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2016/300 — Ambito di applicazione | Portale Normativo