Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 29 feb 2016
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai seguenti titolari di alte cariche dell'UE («titolari di cariche»):
a)
il presidente del Consiglio europeo;
b)
il presidente e i membri della Commissione europea, compreso l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza;
c)
il presidente, i membri e il cancelliere della Corte di giustizia dell'Unione europea, compresi quelli del Tribunale e dei tribunali specializzati;
d)
il segretario generale del Consiglio;
e)
il presidente e i membri della Corte dei conti.
2. Il presente regolamento si applica a tutti i titolari di cariche pubbliche nominati o rinominati a una carica con effetto successivamente al 4 marzo 2016.
3. Ai fini del presente regolamento, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all', paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII dello statuto. Tuttavia, il partner non sposato di un titolare di una carica o di un ex titolare di una carica è equiparato al coniuge di tale titolare nell'ambito del regime di assicurazione contro le malattie purché siano soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 2, lettera c), punti i), ii) e iii), di tale articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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