Art. 6
Assegni familiari
In vigore dal 29 feb 2016
Assegni familiari
A decorrere dalla data di entrata in funzione e fino all'ultimo giorno del mese nel corso del quale cessano le funzioni, i titolari di cariche hanno diritto ad assegni familiari fissati in analogia all'articolo 67 dello statuto e agli articoli da 1 a 3 dell'allegato VII a tale statuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:300:oj#art-6