Art. 22

Luogo ed esecuzione del pagamento

In vigore dal 29 feb 2016
Luogo ed esecuzione del pagamento 1.   Le somme dovute in applicazione degli sono versate nel paese in cui i titolari di cariche svolgono le proprie funzioni e nella relativa valuta o, su loro richiesta, in euro su un conto bancario nell'Unione. 2.   L', paragrafi da 2 a 4, dell'allegato VII dello statuto, si applica mutatis mutandis ai titolari di cariche. 3.   Alle somme dovute a norma degli non si applica alcun coefficiente correttore. Agli interessati residenti all'interno dell'Unione tali somme sono pagate in euro su un conto bancario nell'Unione. Per gli interessati residenti al di fuori dell'Unione, la pensione è pagata in euro su un conto bancario nell'Unione o nel paese di residenza. A titolo di deroga, essa può essere pagata nella moneta locale del paese di residenza mediante conversione sulla base dei tassi di cambio più attuali utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione.
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