Art. 21

Non cumulabilità

In vigore dal 29 feb 2016
Non cumulabilità L'indennità transitoria prevista dall', la pensione prevista dall', le pensioni e rendite previste dall' non possono essere cumulate. Al titolare di una carica che possa chiedere contemporaneamente il beneficio di due o più tra tali disposizioni è applicata solamente la disposizione più favorevole. Tuttavia, quando il titolare di una carica raggiunge l'età pensionabile di cui all', il diritto all'indennità transitoria cessa.
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Art. 21 Regolamento (UE) 2016/300 — Non cumulabilità | Portale Normativo