Art. 23

Interdizione

In vigore dal 29 feb 2016
Interdizione In caso di dimissioni d'ufficio per colpa grave, a norma delle disposizioni pertinenti del trattato, i titolari di cariche possono decadere di conseguenza da ogni diritto all'indennità transitoria o alla pensione, senza che gli effetti di tale misura possano peraltro estendersi ai loro aventi diritto.
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Art. 23 Regolamento (UE) 2016/300 — Interdizione | Portale Normativo