Art. 25

Abrogazione e disposizioni che rimangono in vigore

In vigore dal 29 feb 2016
Abrogazione e disposizioni che rimangono in vigore 1.   Sono abrogati i seguenti atti, fermo restando che continueranno ad applicarsi a tutti i titolari di cariche i cui mandati sono in corso il 4 marzo 2016 o si sono conclusi prima di tale data: a) regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom; b) regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77; c) decisione 2009/909/UE; d) decisione 2009/910/UE; e) decisione 2009/912/UE, fatta eccezione per l'. 2.   I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento. 3.   Sono abrogati i regolamenti n. 63 (CEE) (10) e n. 14 (CECA) (11) del Consiglio, la decisione del Consiglio speciale dei Ministri della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio del 22 maggio 1962 (12) e il regolamento n. 62 (CEE), n. 13 (CEEA) (13) dei Consigli, eccezion fatta per i rispettivi . 4.   Resta in vigore la decisione del Consiglio speciale dei Ministri della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio del 13 e 14 ottobre 1958.
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Art. 25 Regolamento (UE) 2016/300 — Abrogazione e disposizioni che rimangono in vigore | Portale Normativo