Art. 25
Abrogazione e disposizioni che rimangono in vigore
In vigore dal 29 feb 2016
Abrogazione e disposizioni che rimangono in vigore
1. Sono abrogati i seguenti atti, fermo restando che continueranno ad applicarsi a tutti i titolari di cariche i cui mandati sono in corso il 4 marzo 2016 o si sono conclusi prima di tale data:
a)
regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom;
b)
regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77;
c)
decisione 2009/909/UE;
d)
decisione 2009/910/UE;
e)
decisione 2009/912/UE, fatta eccezione per l'.
2. I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
3. Sono abrogati i regolamenti n. 63 (CEE) (10) e n. 14 (CECA) (11) del Consiglio, la decisione del Consiglio speciale dei Ministri della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio del 22 maggio 1962 (12) e il regolamento n. 62 (CEE), n. 13 (CEEA) (13) dei Consigli, eccezion fatta per i rispettivi .
4. Resta in vigore la decisione del Consiglio speciale dei Ministri della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio del 13 e 14 ottobre 1958.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:300:oj#art-25