Art. 23
Interdizione
In vigore dal 29 feb 2016
Interdizione
In caso di dimissioni d'ufficio per colpa grave, a norma delle disposizioni pertinenti del trattato, i titolari di cariche possono decadere di conseguenza da ogni diritto all'indennità transitoria o alla pensione, senza che gli effetti di tale misura possano peraltro estendersi ai loro aventi diritto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:300:oj#art-23