Art. 15

Assicurazione contro le malattie e di altro tipo, e prestazioni

In vigore dal 29 feb 2016
Assicurazione contro le malattie e di altro tipo, e prestazioni 1.   Ai titolari di cariche si applicano mutatis mutandis gli articoli 72 e 73 dello statuto. I titolari di cariche che hanno diritto alle prestazioni di cui all'articolo 72 dello statuto sono tenuti a dichiarare i rimborsi spese riscossi o cui possono pretendere in virtù di un'altra assicurazione contro le malattie, legale o regolamentare, per loro stessi o per le persone assicurate per il loro tramite. Qualora il totale dei rimborsi eventualmente ottenuti superi i rimborsi previsti all'articolo 72, paragrafo 1, dello statuto, la differenza è dedotta dall'importo da rimborsare ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, dello statuto, salvo per quanto riguarda i rimborsi ottenuti in virtù di un'assicurazione complementare privata contro le malattie, destinata a coprire la parte delle spese non rimborsabili dal regime di assicurazione contro le malattie dell'Unione. 2.   Gli ex titolari di cariche che beneficiano del regime pensionistico previsto dall' del presente regolamento, dell'indennità transitoria di cui all' del presente regolamento o del regime di pensione di invalidità di cui all' del presente regolamento possono chiedere che si applichi anche a loro la copertura di cui all'articolo 72 dello statuto, come definita nel paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Gli ex titolari di cariche che non beneficiano del regime pensionistico previsto dall' del presente regolamento, dell'indennità transitoria di cui all' del presente regolamento o del regime di pensione di invalidità di cui all' del presente regolamento possono chiedere di beneficiare della copertura di cui all'articolo 72 dello statuto, come definita nel paragrafo 1 del presente articolo, a condizione di non esercitare un'attività retribuita. In tal caso, è posta a loro carico la totalità dei contributi necessari alla copertura. Tali contributi sono calcolati sulla base dell'ammontare dell'indennità transitoria mensile di cui all' del presente regolamento, tenendo debitamente conto delle successive attualizzazioni di tale ammontare. 4.   Gli articoli 74 e 75 dello statuto, che prevedono, tra l'altro, prestazioni per le nascite e in caso di decesso, si applicano mutatis mutandis ai titolari di cariche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:300:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo