Art. 10

Scambio obbligatorio di informazioni — prodotti in sospensione dall'accisa cui si applicano le disposizioni del capo III della direttiva 2008/118/CE o prodotti ricevuti da un destinatario registrato

In vigore dal 24 feb 2016
Scambio obbligatorio di informazioni — prodotti in sospensione dall'accisa cui si applicano le disposizioni del capo III della direttiva 2008/118/CE o prodotti ricevuti da un destinatario registrato Se si riscontra uno dei casi di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 389/2012 a seguito di un controllo documentale o fisico di prodotti presso i locali di un destinatario registrato ai sensi dell', punto 9, della direttiva 2008/118/CE (di seguito «destinatario registrato») o di un depositario autorizzato ai sensi dell', punto 1, di tale direttiva (di seguito «depositario autorizzato»), la trasmissione obbligatoria delle informazioni necessarie è effettuata utilizzando il documento «Risultati della cooperazione amministrativa» di cui all'allegato I, tabella 10, del presente regolamento. Il documento «Risultati della cooperazione amministrativa» è inviato alle autorità competenti dello Stato membro interessato entro sette giorni dalla data del controllo.
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