Art. 15
Indisponibilità del sistema informatizzato e ricorso al documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva
In vigore dal 24 feb 2016
Indisponibilità del sistema informatizzato e ricorso al documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva
1. Ai fini dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 389/2012, gli Stati membri possono considerare il sistema informatizzato indisponibile nei seguenti casi:
a)
il sistema informatizzato non è disponibile a causa di guasti informatici o di telecomunicazione;
b)
si verificano malfunzionamenti di rete che non sono sotto il controllo diretto della Commissione o dello Stato membro interessato;
c)
forza maggiore;
d)
manutenzione programmata notificata almeno quarantotto ore prima dell'inizio previsto del periodo di manutenzione.
2. Ai fini dell', paragrafo 1, secondo comma, e dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 389/2012 il documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva indica il tipo di documento di assistenza amministrativa reciproca che sostituisce. Le informazioni richieste sono redatte secondo quanto indicato nelle tabelle dell'allegato I del presente regolamento, sotto forma di dati espressi come nel documento di assistenza amministrativa reciproca. Tutti i dati nonché i gruppi e i sottogruppi di dati cui detti dati appartengono sono identificati dai numeri e dalle lettere riportati nelle colonne A e B delle tabelle corrispondenti dell'allegato I.
Il documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva è scambiato con qualsiasi mezzo scelto di comune accordo dalle autorità competenti interessate.
3. Non appena il sistema informatizzato è nuovamente disponibile, le informazioni scambiate a norma del paragrafo 2 sono trasmesse mediante il sistema informatizzato sotto forma dei documenti di assistenza amministrativa reciproca appropriati.
Storico versioni
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