Art. 9

Scambio facoltativo di informazioni

In vigore dal 24 feb 2016
Scambio facoltativo di informazioni 1.   In casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lo scambio facoltativo di informazioni di cui all' del regolamento (UE) n. 389/2012 è effettuato utilizzando il documento «Risultati della cooperazione amministrativa» di cui all'allegato I, tabella 10. 2.   Se lo scambio facoltativo di informazioni riguarda i risultati di un controllo documentale o fisico di prodotti durante un movimento, tali risultati sono trasmessi utilizzando il documento «Relazione sul controllo» di cui all'allegato I, tabella 11.
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