Art. 11

Scambio obbligatorio di informazioni — relazione sul controllo

In vigore dal 24 feb 2016
Scambio obbligatorio di informazioni — relazione sul controllo Se si riscontra uno dei casi di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 389/2012 a seguito di un controllo documentale o fisico di prodotti durante un movimento, la trasmissione obbligatoria della relazione sul controllo è effettuata utilizzando il documento «Relazione sul controllo» di cui all'allegato I, tabella 11, del presente regolamento. Il documento «Relazione sul controllo» è inviato alle autorità competenti dello Stato membro interessato entro sette giorni dalla data del controllo.
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Scambio obbligatorio di informazioni — relazione sul controllo (Art. 11 Regolamento (UE) 2016/323) — Testo vigente | Portale Normativo