Art. 13
Scambio obbligatorio di informazioni — notifica di allarme o rifiuto
In vigore dal 24 feb 2016
Scambio obbligatorio di informazioni — notifica di allarme o rifiuto
Se un'autorità competente viene a conoscenza del fatto che prodotti in sospensione dall'accisa spediti a un destinatario registrato o a un depositario autorizzato non sono stati richiesti, o che il contenuto del documento amministrativo elettronico riguardante prodotti in sospensione dall'accisa spediti a un destinatario registrato o a un depositario autorizzato non è corretto, e l'autorità competente sospetta che ciò sia dovuto a uno dei casi di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c) o e), del regolamento (UE) n. 389/2012, essa invia all'autorità competente dello Stato membro di spedizione il documento «Allarme o rifiuto di e-AD» di cui all'allegato I, tabella 14, del presente regolamento.
Il documento «Allarme o rifiuto di e-AD» è trasmesso all'autorità competente dello Stato membro di spedizione entro un giorno dal momento in cui l'autorità competente viene a conoscenza dei fatti di cui al primo comma.
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