Art. 12

Scambio obbligatorio di informazioni — interruzione definitiva di un movimento

In vigore dal 24 feb 2016
Scambio obbligatorio di informazioni — interruzione definitiva di un movimento Se un'autorità competente viene a conoscenza dell'interruzione definitiva di un movimento a motivo di uno dei casi di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 389/2012, la trasmissione obbligatoria di tali informazioni è effettuata utilizzando il documento «Interruzione di movimento» di cui all'allegato I, tabella 13, del presente regolamento. Il documento «Interruzione di movimento» è trasmesso alle autorità competenti degli Stati membri interessati entro un giorno dal momento in cui l'autorità competente di cui al primo comma viene a conoscenza dell'interruzione definitiva.
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Scambio obbligatorio di informazioni — interruzione definitiva di un movimento (Art. 12 Regolamento (UE) 2016/323) — Testo vigente | Portale Normativo