Art. 14
Scambio obbligatorio di informazioni — relazioni sull'evento
In vigore dal 24 feb 2016
Scambio obbligatorio di informazioni — relazioni sull'evento
Se un'autorità competente viene a conoscenza di fatti concernenti un movimento diversi da quelli indicati agli o 13 e se detta autorità sospetta che siano in relazione con uno dei casi di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 389/2012, la trasmissione obbligatoria delle informazioni necessarie è effettuata utilizzando il documento «Relazione sull'evento» di cui all'allegato I, tabella 12, del presente regolamento.
Il documento «Relazione sull'evento» è trasmesso entro sette giorni dal momento in cui l'autorità competente viene a conoscenza dei fatti di cui al primo comma.
Storico versioni
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