Art. 16
Ritorno di informazione sulle azioni di follow-up intraprese a seguito di uno scambio di informazioni
In vigore dal 24 feb 2016
Ritorno di informazione sulle azioni di follow-up intraprese a seguito di uno scambio di informazioni
1. Una richiesta di ritorno di informazione a norma dell', paragrafo 5, dell', paragrafo 2, o dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 389/2012 contiene almeno i seguenti dati:
a)
l'identificativo di correlazione del follow-up del pertinente documento di assistenza amministrativa reciproca inviato dall'autorità competente che chiede il ritorno di informazione, quale indicato nell'allegato II, elenco di codici 1, del presente regolamento;
b)
la data o le date in cui tali informazioni sono state fornite.
2. Ai fini dell', paragrafo 5, dell', paragrafo 2, e dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 389/2012, un ritorno di informazione su un'azione di follow-up contiene almeno i seguenti dati:
a)
l'identificativo di correlazione del follow-up del documento di assistenza amministrativa reciproca inviato dall'autorità competente che chiede il ritorno di informazione, quale indicato nell'allegato II, elenco di codici 1, del presente regolamento;
b)
l'identità dell'autorità competente che fornisce il ritorno di informazione;
c)
informazioni sulle azioni di follow-up intraprese sulla base dei dati forniti.
3. Il ritorno di informazione è chiesto e trasmesso utilizzando il sistema di posta protetta CCN.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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