Art. 8
Rifiuto di cooperare
In vigore dal 24 feb 2016
Rifiuto di cooperare
Se l'autorità interpellata rifiuta di trattare una richiesta di informazioni, di effettuare un'indagine amministrativa relativa alle informazioni richieste o di fornire le informazioni richieste, ne informa l'autorità richiedente utilizzando il sistema di posta protetta CCN indicando almeno i seguenti elementi:
a)
l'identificativo di correlazione del follow-up del pertinente documento di assistenza amministrativa reciproca inviato dall'autorità richiedente, quale indicato nell'allegato II, elenco di codici 1;
b)
la data della decisione di rifiutare la richiesta;
c)
l'identità dell'autorità interpellata che comunica il rifiuto;
d)
i motivi del rifiuto in conformità all', paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 1, all'articolo 25 o all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 389/2012.
Essa invia tale comunicazione non appena presa la decisione e in ogni caso entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta.
Storico versioni
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