Art. 6

Richieste di informazioni e di indagini amministrative

In vigore dal 24 feb 2016
Richieste di informazioni e di indagini amministrative 1.   Le richieste di informazioni relative ai prodotti in sospensione dall'accisa che non sono contenute nel sistema informatizzato sono effettuate inviando il documento «Richiesta generale di cooperazione amministrativa» di cui all'allegato I, tabella 7. Il tipo di richiesta deve essere impostato su «Cooperazione amministrativa». 2.   Ogni richiesta inoltrata a norma del paragrafo 1 può riguardare uno o più operatori economici registrati nello Stato membro dell'autorità richiedente in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 389/2012. Essa non può riguardare più di un operatore economico registrato nello Stato membro dell'autorità interpellata. 3.   Dopo aver effettuato le indagini necessarie, l'autorità interpellata ne comunica i risultati all'autorità richiedente per mezzo del documento «Risultati della cooperazione amministrativa» di cui all'allegato I, tabella 10.
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