Art. 4
Richiesta di scaricare informazioni nel caso in cui l'autorità richiedente sia a conoscenza del codice di riferimento amministrativo di un movimento
In vigore dal 24 feb 2016
Richiesta di scaricare informazioni nel caso in cui l'autorità richiedente sia a conoscenza del codice di riferimento amministrativo di un movimento
1. Se l'autorità richiedente è a conoscenza del codice di riferimento amministrativo del documento amministrativo elettronico sotto la scorta del quale si svolge un movimento, assegnato in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, essa può chiedere qualsiasi documento di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 e qualsiasi altro documento concernente il movimento.
A tal fine l'autorità richiedente invia all'autorità interpellata nello Stato membro di spedizione il documento «Richiesta di scaricamento relativa a un movimento» di cui all'allegato I, tabella 1. La richiesta riporta il codice di riferimento amministrativo del documento amministrativo elettronico sotto la cui scorta si svolge il movimento.
2. Se l'autorità interpellata è a conoscenza del codice di riferimento amministrativo, essa risponde alle richieste effettuate in conformità al paragrafo 1 utilizzando il documento «Risposta di scaricamento relativa a un movimento» di cui all'allegato I, tabella 2, indicando lo stato del movimento.
L'autorità interpellata trasmette inoltre il documento «Iter storico di un movimento» di cui all'allegato I, tabella 3, contenente una copia del documento amministrativo elettronico sotto la scorta del quale si svolge il movimento e la copia di eventuali altri documenti relativi allo stesso.
3. Se l'autorità interpellata non è a conoscenza del codice di riferimento amministrativo, essa risponde alle richieste effettuate in conformità al paragrafo 1 utilizzando il documento «Risposta di scaricamento relativa a un movimento» indicando nel dato relativo allo stato «nessuno».
Storico versioni
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