Art. 8

In vigore dal 18 gen 2016
1.   In deroga all', le autorità competenti degli Stati membri indicacate nei siti web elencati nell'allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche sono: a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui agli allegati II e III o all', paragrafo 4, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati, a condizione che, se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II o all', paragrafo 4, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di quanto accertato e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica. 2.   In deroga all', le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che: a) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II o all', paragrafo 4, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvata, e b) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato III, l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una specifica autorizzazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:44:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo