Art. 11
In vigore dal 18 gen 2016
1. In deroga all', paragrafo 4, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato IV, possono autorizzare lo svincolo di alcuni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
a)
i fondi o le risorse economiche siano destinati a uno o più dei seguenti scopi:
i)
esigenze umanitarie;
ii)
combustibile, energia elettrica e acqua a uso esclusivamente civile;
iii)
ripresa della produzione e vendita di idrocarburi da parte della Libia;
iv)
creazione, funzionamento o rafforzamento delle istituzioni del governo civile e dell'infrastruttura pubblica civile o
v)
agevolazione della ripresa delle operazioni del settore bancario, anche per sostenere o facilitare il commercio internazionale con la Libia;
b)
lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni la sua intenzione di autorizzare l'accesso ai fondi o alle risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla notifica;
c)
lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni che i fondi o le risorse economiche in questione non saranno messi a disposizione di nessuna delle persone, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II o III né utilizzati a loro beneficio;
d)
lo Stato membro interessato si sia consultato preventivamente con le autorità libiche circa l'uso dei fondi o delle risorse economiche in questione e
e)
lo Stato membro interessato abbia sottoposto alle autorità libiche le notifiche presentate a norma del presente paragrafo, lettere b) e c), e le autorità libiche non abbiano sollevato, entro cinque giorni lavorativi, obiezioni allo svincolo dei fondi o delle risorse economiche in questione.
2. In deroga all', paragrafo 4, e purché un pagamento sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un obbligo sorto per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato IV, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
a)
l'autorità competente interessata abbia stabilito che il pagamento non viola l', paragrafo 2, e non va a favore di un'entità di cui all', paragrafo 4;
b)
lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi.
Storico versioni
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