Art. 7

In vigore dal 18 gen 2016
Riguardo alle persone, entità e organismi non designati nell'allegato II o III in cui una persona, un'entità o un organismo designata/o in tali allegati detiene una partecipazione, l'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche della persona, dell'entità o dell'organismo designati non impedisce alle persone, entità o organismi non designati di continuare a svolgere attività commerciali legittime, purché tali attività non implichino la messa a disposizione di una persona, entità o organismo designata/o di fondi o risorse economiche di qualsiasi tipo.
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