Art. 9

In vigore dal 18 gen 2016
1.   In deroga all', per quanto riguarda le persone, le entità o gli organismi elencati nell'allegato II e le entità di cui all', paragrafo 4, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto, o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale emessa: i) prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo è stata/o inserita/o nell'allegato II oppure ii) prima della data in cui l'entità di cui all', paragrafo 4, è stata designata dal Consiglio di sicurezza; b) i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato II o nell'allegato III; d) il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e e) lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni. 2.   In deroga all', per quanto riguarda le persone, le entità o gli organismi elencati nell'allegato III, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento nell'allegato III della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all', di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; b) i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato II o nell'allegato III; e d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato. 3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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