Art. 4

In vigore dal 18 gen 2016
Al fine di impedire il trasferimento dei beni e delle tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari o la cui vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o importazione sono vietati dal presente regolamento, per tutti i beni che entrano nel territorio doganale dell'Unione o escono da tale territorio diretti in Libia o provenienti da tale paese, oltre alle norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, stabilite nelle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e sulle dichiarazioni doganali dei regolamenti(CE) n. 450/2008 (8) e (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), la persona che fornisce tali informazioni dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel presente regolamento e, nel caso in cui i beni esportati siano soggetti ad autorizzazione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata. Questi elementi aggiuntivi sono presentati alle autorità doganali competenti dello Stato membro interessato, per iscritto o utilizzando una dichiarazione doganale, a seconda dei casi.
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