Art. 3

In vigore dal 18 gen 2016
1.   È vietato: a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (7) (elenco comune delle attrezzature militari), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia; b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato I, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia; c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o nell'allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia; d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alla fornitura di personale mercenario armato in Libia o per un uso in Libia; e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a d). 2.   In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi stabiliti non si applicano: a) alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo; b) all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media, da operatori umanitari e dello sviluppo e da personale associato, per uso esclusivamente individuale; c) alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato esclusivamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico. 3.   In deroga al paragrafo 1 e previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni, i divieti ivi previste non si applicano a: a) alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad altre vendite o alla fornitura di armi e materiale connesso; b) alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare, comprese le armi e il materiale connesso che non rientrano nell'ambito di applicazione della lettera a) e sono destinati esclusivamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico. 4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente a uso umanitario o protettivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:44:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo