Art. 12

In vigore dal 18 gen 2016
1.   L', paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti o accordi conclusi o di obblighi sorti prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all' sono stati designati dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio; c) pagamenti dovuti in virtù di un vincolo o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale di cui all', paragrafo 1; oppure d) pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato, di cui all', paragrafo 2, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell', paragrafo 1. 2.   L', paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi nell'Unione accreditino i conti congelati quando ricevono i fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo figurante nell'elenco, purché ogni versamento su tali conti sia anch'esso congelato. Gli enti finanziari o creditizi informano senza indugio le autorità competenti in merito a tali operazioni.
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