Art. 15
In vigore dal 18 gen 2016
1. È vietato caricare, trasportare o scaricare petrolio greggio proveniente dalla Libia su navi designate battenti la bandiera di uno Stato membro salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di tale Stato membro previa consultazione del punto di contatto del governo della Libia.
2. È vietato accettare o dare accesso ai porti nel territorio dell'Unione alle navi designate, se il comitato delle sanzioni ha così specificato.
3. La misura di cui al paragrafo 2 non si applica se l'ingresso in un porto nel territorio dell'Unione è necessario per un'ispezione, in caso di emergenza o se la nave sta tornando in Libia.
4. La prestazione, da parte di cittadini di Stati membri o a partire dal territorio di tali Stati, di servizi di bunkeraggio e di approvvigionamento o di altri servizi di assistenza delle navi alle navi designate, compresa la fornitura di carburante o di provviste, è vietata se il comitato delle sanzioni ha così specificato.
5. Le autorità competenti degli Stati membri indicate nell'allegato IV possono concedere deroghe alla misura imposta dal paragrafo 4 qualora ciò sia necessario per scopi umanitari o di sicurezza o nel caso in cui la nave stia tornando in Libia. Tutte le autorizzazioni di questo tipo sono notificate per iscritto al comitato delle sanzioni e alla Commissione.
6. Sono vietate, se il comitato delle sanzioni ha così specificato, le transazioni finanziarie relative a petrolio greggio a bordo delle navi designate, compresi la vendita di petrolio greggio o l'uso del petrolio greggio come credito, nonché la stipula di un'assicurazione per il trasporto di petrolio greggio. Tale divieto non si applica all'accettazione delle tasse portuali nei casi di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
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