Art. 20

In vigore dal 18 gen 2016
La Commissione è autorizzata a: a) modificare l'allegato IV in base alle informazioni fornite dagli Stati membri; b) modificare l'allegato V conformemente alle modifiche dell'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333 e in base agli accertamenti eseguiti dal comitato delle sanzioni conformemente ai punti 11 e 12 dell'UNSCR 2146 (2014).
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