Art. 22
In vigore dal 18 gen 2016
1. Gli Stati membri stabiliscono la disciplina delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali norme immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e le comunicano ogni eventuale modifica successiva.
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